LEGGE 3/2012

LEGGE 3/2012

Crisi da sovraindebitamento: quando sospende i pignoramenti in corso

La legge n. 3 del 27 gennaio 2012 ha introdotto alcune misure per consentire al debitore “sovraindebitato” di ridurre gradualmente la propria esposizione ed ai creditori di ottenere un soddisfacimento – seppure parziale – del proprio credito, sotto il controllo dell’autorità giudiziaria.

Le misure previste dalla legge sono l’ “accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti” sulla base di un piano proposto dal debitore ed il “piano del consumatore”.

Alla prima possono accedere coloro che svolgono attività di impresa, alla seconda i soggetti definibili “consumatori”, i cui debiti, cioè, non derivano dallo svolgimento di attività imprenditoriale.

L’accesso alle procedure di cui alla legge 3/2012 è utile soprattutto a coloro che hanno un’elevata esposizione debitoria, per la quale siano in corso contenziosi civili o tributari e si sia giunti alla fase esecutiva, quella in cui i creditori fanno espropriare i beni, mobili e immobili, del debitore.

Un’opportunità offerta dalle misure di cui oggi parliamo è, appunto, quella di ottenere la sospensione delle procedure esecutive in corso, da parte di chi ha fatto richiesta di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Per fare ciò, la giurisprudenza di merito ha affermato che tale potere rientra nelle attribuzioni del Tribunale fallimentare , il quale, a seguito della valutazione del piano di rientro da parte del professionista delegato, sentiti i creditori, può disporre la sospensione delle procedure esecutive in corso.

Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa

La sospensione delle azioni pregiudizievoli intraprese dai creditori, con riferimento al piano del consumatore, è regolata dall’art. 12 bis, co. 2° della L. 3/2012, il quale dispone che: “Quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice, con lo stesso decreto, può disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo”.

La procedura potrà essere sospesa fino al decreto di trasferimento, per tale motivo il giudice del piano potrà, eventualmente ci fossero i presupposti, bloccare un’esecuzione anche dopo l’avvenuta aggiudicazione e restituire il bene al debitore laddove poi omologhi il piano.

Con l’adesione al piano del consumatore, il debitore beneficia degli stessi divieti imposti ai creditori previsti per l’accordo, ovvero: non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, non possono essere disposti sequestri conservativi e non possono essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore.

Quindi possono trarsi le seguenti conclusioni:

  • i creditori aventi causa o titolo posteriore all’accordo non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;
  • i creditori aventi titolo o causa anteriori al piano, potranno procedere con azioni esecutive solo qualora il giudice non abbia provveduto a sospenderle ex art. 12 bis co. 2°, col decreto di fissazione dell’udienza di omologazione.

In tal caso, qualora venga disposta la sospensione dell’esecuzione in corso, essa potrà cessare al momento della mancata omologazione del piano; oppure perdurerà, in caso di omologazione (art. 12 ter), sino alla completa esecuzione del piano.

In conclusione la legge 3/2012 oltre ad essere un efficacissimo strumento (ad oggi ancora poco conosciuto ed utilizzato dai più) per risolvere situazioni di sovraindebitamento da cui il debitore non potrebbe uscire altrimenti, si rivela un’eccezionale strumento altresì in tutte le ipotesi in cui il sovraindebitamento abbia portato, come spessissimo accade, ad azioni esecutive che bloccando il patrimonio immobiliare del debitore, gli impediscano di risolvere i propri problemi finanziari sia liquidando al giusto prezzo quegli immobili (cosa che sappiamo non avvenire alle aste dove il debitore vede abitualmente svenduti quegli immobili ad un prezzo iniquo), che ottenendo di poter uscire dalla propria posizione di crisi attraverso delle adeguatamente lunghe rateizzazioni (abbiamo affrontato diverse volte infatti l’argomento delle transazioni a saldo e stralcio che se consentono di tagliare buona parte del debito, non consentono rateizzazioni sufficientemente lunghe da consentire il più delle volte a chi non abbia grosse somme disponibili di risolvere la propria situazione debitoria), lunghe rateizzazioni che sono possibili specie laddove si presenti un piano del consumatore (spesso la fattibilità di questi piani è strettamente legata ad una rata sostenibile rispetto alle entrate ed uscite del debitore).

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